Brevetto. L’importanza della tutela

In questo articolo vogliamo offrire una panoramica del mondo dei brevetti e della tutela delle idee: che cos’è un brevetto? Come si ottiene? Che garanzie dà? 

Partiamo dalla definizione: il brevetto è un titolo con valenza giuridica che, una volta ottenuto, dà al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione in uno specifico territorio e per un periodo predeterminato. Consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione dei titolare del brevetto.
Il brevetto tutela non solo i nuovi prodotti, ma si applica anche a processi produttivi e metodi di realizzazione. Il brevetto rientra nel più ampio campo della proprietà intellettuale assieme ai marchi, ai disegni (modelli ornamentali) e ai modelli di utilità, che tutelano nuove applicazioni oppure diverse conformazioni di parti già note che migliorano il prodotto.

BREVE STORIA DEL BREVETTO

Come accade in molti altri casi, è impossibile definire con precisione il momento della nascita della tutela brevettuale. Si possono trovare tracce di concessioni d’uso già nell’antica Grecia, nella città di Sibari, dove le nuove invenzioni venivano incoraggiate garantendo un anno dei profitti attribuibili ad esse al loro inventore. 

In Italia il primo brevetto risale al 1421, quando l’architetto fiorentino Filippo Brunelleschi ricevette una licenza di tre anni per l’invenzione di una chiatta che permetteva di trasportare in maniera più facile il marmo lungo il fiume Arno, per la costruzione del Duomo di Firenze. 

La prima inclusione del concetto di brevetto all’interno di una legislazione si ha nel 1474 nella Repubblica di Venezia, contenuta in un documento del Senato veneziano:

Come è possibile notare la stesura è molto diversa e semplificativa rispetto alla moderna legislazione, ma sono già presenti le caratteristiche del brevetto come lo intendiamo oggi: l’oggetto del brevetto deve essere “nuovo ed ingegnoso”, è prevista una forma di tutela per l’inventore dalla copia altrui non autorizzata (“ad immagine et similitudine di quello”), sono già poste le basi della cessione ad altri (“licentia del auctor”), e viene fissata una durata temporale (9 anni). 

La Repubblica Veneziana vedeva nella tutela degli inventori e delle loro idee anche una fonte di guadagno e quindi di prosperità, oltre che un modo per attrarre in città nuove menti brillanti. 

Dopo l’Italia anche in Inghilterra, sotto il regno di Giacomo I, vennero concessi brevetti per i “progetti di nuova invenzione”, attraverso “patents”, (“lettere aperte” in italiano). Queste lettere venivano concesse dal re e davano una licenza d’uso esclusiva di 14 anni per l’importazione e distribuzione di un determinato prodotto. Aggiungendo un ulteriore tassello al concetto moderno di brevetto, nel XVII secolo una legge inglese introdusse l’obbligo, per chiunque avesse pretese d esclusiva su un prodotto, di allegare una descrizione dettagliata dell’invenzione insieme alla richiesta. 

Partendo da questi primi tentativi, il brevetto ha subito sostanziali modifiche nella forma pur rimanendo uguale nella sostanza: fornire un diritto d’uso esclusivo di sfruttamento, al fine di incoraggiare lo sviluppo tecnologico.

 COME FUNZIONA UN BREVETTO 

Per essere brevettabile, un’invenzione deve soddisfare tre requisiti:

  • novità: secondo l’art. 46 del Codice di Proprietà Industriale, l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica, quindi il pubblico non deve essere a conoscenza di questa innovazione. Per conseguenza, l’idea non deve essere divulgata, presentata o sponsorizzata prima del deposito del brevetto; 
  • attività inventiva: questa caratteristica implica che l’oggetto della domanda di brevetto non risulti ovvio per un esperto del settore di appartenenza dell’invenzione. Questo esame intende assicurare che i brevetti siano concessi solo ad effettive innovazioni. Esempi di una insufficiente attività inventiva sono ad esempio: miniaturizzare un prodotto, cambiare il materiale di realizzazione, sostituire un componente con un altro che abbia lo stesso funzionamento; 
  • industrialità: per soddisfare questo requisito l’invenzione deve essere fisicamente realizzabile dall’industria ed applicabile, generando effetti utili e pratici. Non sono brevettabili ad esempio i processi di vendita, modelli finanziari e speculativi, ecc. 

Una volta depositata la documentazione presso gli uffici competenti, si diventa titolari di una domanda di brevetto; questo consente di iniziare a utilizzare e vendere la propria idea per una durata di 12 mesi. 

L’Ufficio Europeo Brevetti provvederà ad effettuare una valutazione dei criteri indicati sopra, fornendo una risposta dopo circa 10 mesi. Entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda si può decidere se estendere il brevetto oltre il primo anno e se ampliarlo a livello territoriale, anche al di fuori dell’Italia. 

Se un’impresa intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), può inoltrare una domanda internazionale di brevetto. Questa semplifica la procedura permettendo, una volta pagate le relative imposte, di estendere il brevetto a tutti i Paesi membri PCT. 

Se la domanda di brevetto viene approvata, nel caso di brevetto di invenzione industriale, la protezione dell’idea ha una durata di 20 anni dal deposito della domanda.

Dopo 18 mesi dal deposito, la domanda di brevetto viene resa pubblica all’interno delle banche dati, in modo che sia disponibile la relativa documentazione.

Questa semplice infografica mostra gli step ed il percorso che porta al brevetto: